Il costruttore-venditore avrebbe dovuto provvedere a munire il nuovo edificio del CPI antincendio condominio
DOMANDA: Nel 2010 è stato rilasciato il certificato di agibilità per il condominio. Ma non è stato rilasciato alcun certificato di prevenzione incendi (Cpi). Il condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie superiore a 300mq. Ora è soggetto al Dm 151/2011. È corretto imputare i costi del Cpi al costruttore, visto che doveva già rilasciarlo nel 2010?
RISPOSTA: Per l’articolo 24, comma uno, del Testo Unico edilizia, il certificato di agibilità attesta la «sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente». Il che sta a significare che, in base alla norma richiamata - nonché in base ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici comunali - il costruttore-venditore avrebbe dovuto provvedere a munire il nuovo edificio del certificato di prevenzione incendi. E, infatti, l’attività n. 92 dell’allegato al Dpr 151/2011, comporta l’obbligo del certificato di prevenzione incendi per le autorimesse private a spazio aperto o a box, non affaccianti su spazi a cielo libero, «con superficie complessiva coperta superiore a 300 mq».A nostro giudizio, salvo l’esame in concreto degli atti notarili di acquisto, il condominio può agire nei confronti del venditore-costruttore a norma dell’articolo 1669 del Codice civile, ovvero a norma dell’articolo 1453, per l’adempimento degli obblighi contrattuali.
Fonte: L'esperto risponde de "Il sole 24 ore" risposta a cura di Silvio Rezzonico
Pubblicato in Domande frequenti - FAQ il 25/03/2013
Condividi su:
Mail: info@cchomesolution.com
Oppure tramite Whatsapp
Orario d'ufficio:
Dal Lunedì al Giovedi: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
Venerdì, Sabato e Domenica: Chiuso
Per richiesta preventivi CLICCA QUI
Powered by InfoMyWeb - Presenti su Tuscia In Vetrina - Credits