Revisione tabelle millesimali retroattività: si consideri che l'obbligazione al pagamento sorge al momento della deliberazione
DOMANDA: L'importo per lavori di ristrutturazione di un fabbricato viene ripartito tra i condomini in relazione ai millesimi di proprietà, compreso un condomino che all'epoca dell'appalto possedeva un sottotetto non abitabile. Durante i lavori, questo comdomino ottiene il permesso dal Comune di recuperare il sottotetto trasformandolo in un'unità abitativa. Così effettua l'intervento. L'amministratore ritiene di dover modificare la ripartizione a suo tempo approvata considerando l'unità non più come sottotetto, ma come unità abitativa, ricalcolando di conseguenza la nuova quota di partecipazione.Si chiede se è corretta la rivisitazione delle quote, giacché al momento del contratto d'appalto e dell'approvazione del piano di riparto l'unità era un sottotetto, provvisto dei relativi millesimi.
RISPOSTA: Ammesso che fosse necessaria la modifica della tabella millesimale, laddove vi sia stata una variazione della destinazione di uso, e non un incremento di superficie o cubatura (cosa che non si ritiene), la nuova tabella millesimale non può che valere per il futuro. Si consideri che l'obbligazione al pagamento sorge al momento della deliberazione.
Fonte: L'esperto risponde de "Il Sole 24 ore" risposta a cura di Edoardo Riccio
Pubblicato in Domande frequenti - FAQ il 03/02/2014
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