X Utilizziamo i cookie per essere sicuri di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito. Per maggiori informazioni clicca qui.
Icona Whatsapp

Novità


ancata conferma amministratore di condominio: poteri dell'amministratore 

Amministratore non confermato: in materia di mancata nomina, occorre fare una distinzione
Amministratore non confermato: in materia di mancata nomina, occorre fare una distinzione

DOMANDA: Il nostro amministratore condominiale non è stato riconfermato in quanto non sono stati raggiunti i 501 di millesimi necessari. È stata riconvocata una successiva assemblea, e si è ripetuta la stessa situazione. Mi sembra di aver capito che il regime di prorogatio va dalla prima assemblea di mancata conferma alla seconda. Siccome l'amministratore ha provveduto a convocare di sua iniziativa due ulteriori assemblee straordinarie, ove, tra l'altro si è riverificata la mancata riconferma, chiedo se quest'amministratore è sempre in regime di prorogatio, e soprattutto se ha la facoltà, in tale condizione, di convocare nuove assemblee straordinarie.

RISPOSTA: In materia di mancata nomina, occorre fare una distinzione. Il primo caso vede l'ipotesi in cui l'amministratore “uscente” non viene confermato perchè, pur essendoci apprezzamento da parte di tutti per il suo operato, in assemblea non si riesce a raggiungere il quorum per la sua nomina a causa della mancata partecipazione dei condomini all'adunanza. Nel caso in cui, pur violando l'articolo 1136, comma 4, del Codice civile, i condomini decidessero di procedere ugualmente con la nomina, pur in assenza del quorum di legge, va precisato che il vizio, trattandosi di annullabilità, viene sanato con il decorso di trenta giorni.Diverso è invece il caso in cui non si riesca a procedere con la nomina perchè, pur essendoci un numero sufficiente di condomini, questi non trovano un accordo sul nominativo.In questa ipotesi, a mio avviso (ma sul punto i pareri possono essere discordanti) la prorogatio dell'amministratore “uscente” sussiste sino a che non vi è stata la cessazione dell'incarico. Questa si verifica a seguito di revoca da parte dell'assemblea o di dimissioni dell'amministratore. In questo caso, l'ex amministratore è autorizzato esclusivamente, senza compenso, ad effettuare gli atti urgenti. Nel caso prospettato, a mio parere, l'amministratore non è cessato (non vi sono state né revoca né dimissioni) ed è legittimato a convocare la nuova assemblea in quanto è in prorogatio imperii. Tuttavia, ciascun condomino potrà rivolgersi al Tribunale chiedendo la nomina di amministratore giudiziale. In teoria, l'amministratore non potrebbe rivolgersi al Tribunale in quanto la riforma lo legittima a compiere tale istanza solo nel caso in cui sia dimissionario.



Fonte: L'Esperto risponde de "Il Sole 24 ore" risposta a cura di Edoardo Riccio

Pubblicato in Domande frequenti - FAQ il 03/02/2014

Condividi su:


Archivio novità


Contattaci ora

Mail: info@cchomesolution.com
Oppure tramite Whatsapp Icona Whatsapp

Orario d'ufficio:
Dal Lunedì al Giovedi: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00
Venerdì, Sabato e Domenica: Chiuso
Per richiesta preventivi CLICCA QUI






Compilando il seguente modulo autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art.13 del Dl 196/03 - Termini e Condizioni

* Dati obbligatori

Powered by InfoMyWeb - Presenti su Tuscia In Vetrina - Credits