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Detrazioni irpef: detrazioni fiscali condominio senza amministratore 

Condominio senza amministratore: la presenza dell'amministratore non è necessaria per godere dei benefici fiscali
Condominio senza amministratore: la presenza dell'amministratore non è necessaria per godere dei benefici fiscali

DOMANDA:

Nel condominio al quale partecipo siamo sette diversi proprietari. Lo scorso anno, dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio, abbiamo deciso di revocare l'amministratore e autogestirci.

Adesso si è palesata la necessità di eseguire una serie d'interventi manutentivi; siccome siamo tutti lavoratori nessuno ha il tempo di “star dietro” alla pratica, allora ho proposto di nominare nuovamente un amministratore che segua solamente i lavori.

La riposta dei miei vicini non lascia molte speranze: “Già stiamo spendendo così tanto di lavori, perché quest'altro costo?” Io però mi sono chiesto: al di là del costo, senza amministratore noi rischiamo di perdere le detrazioni irpef per i lavori di ristrutturazione?

RISPOSTA:

No, la nostra risposta è che la presenza dell'amministratore non è necessaria per godere dei benefici fiscali, ma è comunque indispensabile porre in essere determinati adempimenti; vediamo quali.

Come fare per godere del beneficio della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni nella misura del 50% della spesa sostenuta (valevole fino al 31 dicembre 2014, ma che secondo fonti giornalistiche verrà prorogata anche a tutto il 2015, così come previsto dall'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917) nei condomini senza amministratore?

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L'Agenzia delle entrate, già nel 1998 – con una propria circolare – ebbe modo di specificare che in quelle compagine in cui – non correndo l'obbligo – non era stato nominato un amministratore, i condomini che volevano godere dei benefici fiscali di cui stiamo trattando dovevano:

a) richiedere il codice fiscale della compagine (sempre obbligatorio ai sensi del d.p.r. n. 605 del 1973);

b) eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla legge a nome del condominio stesso.

Oltre a questi adempimenti, diceva l'Agenzia delle entrate i bonifici dovevano essere effettuati indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettuava il pagamento (circolare n. 57/E del 1998).

A questo punto, come si suole dire, la domanda sorge spontanea: se spetta ad un condomino effettuare i versamenti, egli potrà farlo dal proprio conto corrente o dovrà aprirne uno intestato al condominio?

Sempre l'agenzia delle entrate, con una circolare del maggio 2014 ha chiarito il versamento “può avvenire tramite conto corrente bancario o postale intestato a uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri, o tramite conto appositamente istituito”. Anche in questo caso, dicono dall'agenzia, “la detrazione spetta in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno” (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).

Sebbene la soglia numerica di condomini oltre la quale la nomina diviene obbligatoria sia aumentata (da cinque a nove), l'intero impianto resta immutato. In buona sostanza nei condomini senza amministratore spetta ad uno dei condomini assumersi il compito di richiedere il codice fiscale e di pagare la ditta a mezzo bonifico tramite il proprio conto o tramite un conto dedicato al condominio, certificazione alla fine l'importo versato da ciascun condomino, cosicché questi possano usufruire delle detrazioni fiscali nella misura di legge.

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Fonte: CondominioWeb a cura di Avv. Alessandro Gallucci

Pubblicato in Domande frequenti - FAQ il 28/10/2014

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