Determinare la misura di partecipazione di ciascun condomino alle spese con le tabelle millesimali
Le tabelle millesimali hanno la funzione di determinare la misura di partecipazione di ciascun condomino alle spese per la conservazione dei beni e per la gestione dei servizi comuni.
Nel condominio ogni proprietario, anche se di più appartamenti, nella maggioranza numerica dei voti in assemblea conta per una sola unità deliberante mentre, nel calcolo dei millesimi le sue quote si sommano.
Le tabelle millesimali sono il rapporto tra il valore della singola unità immobiliare e il valore dell’intero edificio, come citato nell’articolo 68 del DDAA:
“…il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.”
Quanto espresso nel secondo comma del succitato articolo si spiega poiché si fa riferimento a come si trovava l’immobile al tempo dell’ultimazione dell’edificio.
I criteri per la loro determinazione tengono conto:
- Del volume dell’unità immobliare,
- Dell’ubicazione,
- Dell’esposizione ( su strada, esterna, interna…),
- Del livello del piano
- Della luminosità
- Di eventuali balconi, giardini …
I coefficienti variano da edificio a edificio e spesso possono essere una valutazione soggettiva del tecnico.
A grandi linee la determinazione delle tabelle millesimali è un riferimento matematico ottenuto moltiplicando:
VOLUME REALE U.I. x COEFFICIENTI CORRETTIVI = VOLUME VIRTUALE : 1000.
I negozi proprio in virtù di una destinazione d’uso diversa hanno coefficienti correttivi più alti, quindi pagano di più.
L’articolo 69 cita:
“I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, nei seguenti casi:
Fonte: CC HOME SOLUTION di Antonella Chiaretti
Pubblicato in I nostri articoli il 04/04/2017
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