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Abbattimento alberi condominiali maggioranza  

È sempre necessaria l'unanimità. Potatura alberi condominiali legge
È sempre necessaria l'unanimità. Potatura alberi condominiali legge

Gli alberi, al pari di ogni altra cosa presente nelle parti comuni dell’edificio condominiale, sono di proprietà di tutti i condomini. Due le eccezioni a questa regola di carattere generale:

a) una diversa disposizione del titolo (atto d’acquisto o regolamento condominiale contrattuale);

b) la piantumazione ad opera del condomino su una parte di giardino comune.

In tale ultimo caso, infatti, trattandosi d’uso individuale d’una parte comune (a meno che con il passare del tempo non sia più praticabile la separazione senza danni , in tal caso opererebbe l’acquisto per accessione dell’albero tra i beni condominiali) il bene che rappresenta l’oggetto di quell’uso resta di proprietà individuale. Per completezza è bene ricordare, come ha fatto di recente la Corte di Cassazione, proprio in materia d’uso del giardino condominiale che “ il potere del singolo condomino di servirsi della cosa comune incontra un duplice limite, consistente, l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione; l'altro, nel divieto di frapporre impedimenti "agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto" (art. 1102). Nella specie la Corte d'appello è giunta alla conclusione - argomentata ed immune da vizi logici e giuridici - che la piantagione delle essenze arboree e floreali è avvenuta in modo del tutto compatibile non solo con la destinazione dell'area, ma anche con il diritto di tutti gli altri condomini di farne parimenti uso” (Cass. 9 febbraio 2011 n. 3188).

Il tali casi, è evidente, la manutenzione del vegetale spetta al singolo condomino e gli eventuali danni causabili dallo stesso possono essere neutralizzati dal condominio con la così detta azione di denuncia per danno temuto (art. 1172 c.c.)

Tornado all’oggetto principale di questo approfondimento è bene chiedersi: per il caso d’alberi condominiali con quale maggioranza se ne potrà deliberare l’abbattimento. Al riguardo, si legge in una pronuncia della Corte d’Appello di Roma, “ l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478).

Ciò chiarito è bene chiarire un ulteriore aspetto: che cosa accade se si presenta la necessità d’intervenire urgentemente per evitare danni a cose e persone? S’ipotizzi che a seguito d’un periodo di maltempo un albero risulti pericolante a tal punto che l’unica soluzione opportuna sia quella d’abbatterlo. In determinate circostanze i tempi di convocazione di un’assemblea possono contrastare con le esigenze di rapido intervento. In tali condizioni la norma cui fare riferimento è il secondo comma dell’art. 1135 c.c. a mente del quale “ l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”.



Fonte: Condominio Web a cura di Avv. Alessandro Gallucci

Pubblicato in Vita di condominio il 11/05/2011

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