Decoro architettonico condominio, nozioni, limiti dell'art. 1127 cc
Secondo la Cassazione civile, sez. II, sentenza 24.04.2013 n. 10048, in materia di condominio negli edifici, la nozione di aspetto archittetonico, di cui all'art. 1127 c.c., che opera come limite alla facoltà di sopraelevare, non coincide con quella, più restrittiva, di decoro architettonico, di cui all'art. 1120 c.c., che opera come limite alle innovazioni, sebbene l'una nozione non possa prescindere dall'altra, dovendol'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregoidicarne l'originaria fisionomia e alterare le inee impresse dal progettista. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo del decoro architettonico dell'edificio ma compatibile con l'aspetto architettonico dello stesso, un manufatto sopraelevato, occupante gran parte del terrazzo dell'ultimo piano e ben visibile dall'esterno.
Fonte: Rivista "la PROPRIETA' edilizia" - Settembre 2013 N° 9; di Mauro Mascarucci - Avvocato, consulente
Pubblicato in Cassazione il 01/09/2013
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