Bagnare le piante e sgocciolare l’acqua nel balcone sottostante può comportare l’applicazione dell’articolo 674 codice penale
Secondo la Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza 10 aprile 2014 n. 15956, bagnare le piante e sgocciolare l’acqua nel balcone sottostante può comportare l’applicazione dell’art. 674 del codice penale (getto pericoloso di cose). Pertanto ha confermato la condanna di un uomo al quale il tribunale di Roma aveva inflitto la pena dell’ammenda per il reato di “getto pericoloso di cose”, previsto dall’articolo 674 del codice penale.
Il giudice del merito aveva condannato l’imputato perché, “innaffiando i fiori del suo appartamento, gettava acqua mista a terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone il davanzale, i vetri e altre suppellettili”.
L’uomo si era difeso, escludendo la sussistenza del dolo, poiché la causa dell’accaduto era da ricondurre al “malfunzionamento
di un impianto automatico d’irrigazione”. A intervenire era stato anche l’amministratore di condominio, con due raccomandate
all’imputato, il quale aveva assicurato di aver “eliminato il problema”, ma il vicino di casa aveva continuato a lamentare
danni.
La Cassazione, con la sentenza n. 15956, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
In una precedente occasione (Sez. I, 24 luglio 1992, n. 8386) i giudici del Palazzaccio, proprio con riferimento ad un’ipotesi di getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui, precisavano come il “versamento” possa avvenire direttamente per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato.
Resta da osservare che, nella fattispecie, il giudice del merito aveva accertato in fatto che i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell'amministratore del condominio, così escludendo, anche se implicitamente, che la condotta posta in essere potesse ritenersi priva di concreta offensività, ponendo altresì in luce l’evidente consapevolezza, in capo all'imputato, delle conseguenze derivanti dall'attivazione del suo impianto d’irrigazione automatica.
Fonte: Rivista "La Proprietà Edilizia" mese Maggio 2014 N° 5 - a cura di Mauro Mascarucci - Avvocato, consulente
Pubblicato in Cassazione il 01/05/2014
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