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Installazione canna fumaria condominio di pregio. Quali limiti? 

Edifici di pregio ed installazione canna fumaria condominio parti in comune
Edifici di pregio ed installazione canna fumaria condominio parti in comune

La Corte di Cassazione affronta il tema dell'installazione di canne fumarie sul muro comune di edifici di pregio stabilendo che la stessa vada rimossa quando altera notevolmente l'estetica dell'edificio ed imponga una servitù di stillicidio.

I proprietari di due unità immobiliari ubicati in un edificio di pregio citano in giudizio la società immobiliare esponendo che la stessa aveva provveduto all'installazione sul muro comune di una canna fumaria che oltre a deturpare l'aspetto architettonico dello stabile, era stata collocata proprio dinanzi alle finestre di loro proprietà, a distanza ridotta, privando i loro appartamenti di aria e luce.

Gli attori, inoltre, ribadivano che attraverso tale comportamento la società aveva palesemente violato quanto stabilito dal regolamento condominiale che all'art. 11 stabiliva espressamente che le canne fumarie dovevano essere collocate all'interno delle singole unità immobiliari. Inoltre, precisavano i proprietari di tali unità immobiliari, che l'installazione di tale canna fumaria aveva determinato una servitù di stillicidio dato che la condensazione dei fumi che fuoriuscivano dalla stessa provocava “sporcizia” e notevoli macchie di umidità.

Al cospetto di tale situazione, quindi, gli attori chiedevano l'immediata rimozione della canna. Tuttavia, mentre il giudizio di primo grado si concludeva con il mancato accoglimento delle loro richieste, in secondo grado la Corte di Appello ordinava alla società appellata il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione della canna oggetto di turbativa.

La società immobiliare ricorre in Cassazione impugnando la decisione di secondo grado.

La ricorrente lamenta che la corte di merito non aveva tenuto in alcun modo conto del fatto che la società si era offerta di rimuovere, a proprie spese, la canna fumaria in questione collocandola all'interno dell'edificio, osservando che “ comunque l'utilizzo del muro comune della corte interna dell'immobile condominiale costituisce un diritto della ricorrente per assolvere alla primaria funzione di riscaldare l'appartamento di sua proprietà” .

La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto inammissibile tale motivo di ricorso ribadendo che la società ricorrente non abbia offerto elementi relativi alla proposta transattiva dedotta in giudizio, e riguardo al godimento del bene comune da parte di uno solo dei condòmini gli ermellini hanno invece precisato che legittimamente gli altri condòmini possono fare ricorso alla tutela possessoria, quando il godimento della cosa comune ad opera di un altro condòmino senza il consenso degli altri, comporta un'alterazione ed una violazione del bene tale da compromettere il diritto dei restanti partecipanti alla comunione.

Orbene, secondo i giudici di legittimità, nel momento in cui si verifichi un'alterazione del bene comune, consistente nella collocazione di una canna fumaria sul muro di proprietà comune, , tale circostanza “ legittima gli altri condomini a richiedere di riportare la cosa allo stato anteriore in modo che possa ritornare a svolgere l'originaria funzione”.

Per quanto riguarda, invece, l'alterazione dell'estetica dello stabile la sentenza in commento ha evidenziato che il giudizio di merito aveva correttamente valutato lo stato di fatto venutosi a creare dato che era stata apposta sul muro comune una canna fumaria di notevoli dimensioni priva di qualsiasi collegamento, dal unto di vista estetico e funzionale, con la parte esterna dell'edificio.

Per tali ragioni, quindi, viene confermata la sentenza di secondo grado e respinto in toto il ricorso della società ricorrente.

In pratica, quindi, il godimento del bene comune da parte di un solo condòmino:

  • non può compromettere, in alcun modo, il pari uso del bene che devono poter esercitare tutti gli altri condòmini;
  • e non può determinarne alcuna alterazione.

=> Canna fumaria libera in condominio. Non si applicano le norme sulle distanze tra edifici.

=> Il caso di una pizzeria con la canna fumaria che emette fumi fuligginosi nocivi



Allegato: 21-corte_di_cassazione_sez._ii_civile_sentenza_24_agosto_2015_n._17072
Fonte: CondominioWeb a cura di Avv. Leonarda Colucci

Pubblicato in Cassazione il 03/09/2015

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