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Novità


La revoca giudiziale amministratore condominio 

Ciascun condomino può ricorrere al giudice - art 1129 c.c. gravi irregolarità
Ciascun condomino può ricorrere al giudice - art 1129 c.c. gravi irregolarità

In casi tassativamente indicati, stante l’eccezionalità dell’intervento esterno, ciascun condomino può ricorrere al giudice per la destituzione anche contro la volontà della maggioranza

Il nuovo art. 1129 c.c., cosi come riformato dalla legge n. 220/2012, stabilisce, al comma 11, che l’amministratore possa essere revocato – oltre che dall’assemblea, «in ogni tempo», con la medesima maggioranza prevista per la sua nomina, anche – dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, in tre ipotesi, ossia:

a) nel caso previsto dall’art. 1131, comma 4, c.c. (quando non abbia dato notizia «senza indugio» all’assemblea di una citazione o di un provvedimento notificatigli che abbiano un contenuto esorbitante dalle sue attribuzioni)
b) qualora non renda il conto della sua gestione (in precedenza, era contemplata, invece, una soglia di tolleranza biennale),
c) in caso di «gravi irregolarità» (vedi infra).

Pertanto, mentre è rimesso al potere discrezionale dell’assemblea revocare l’amministratore in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, lo stesso potere di revoca viene attribuito al giudice, ma solo nei casi espressamente stabiliti, ed anche contro la volontà della stessa maggioranza condominiale; in altri termini, essendo l’amministratore un semplice mandatario dei condomini, egli può essere revocato dagli stessi mandanti senza la necessità di far constatare la serietà dei motivi che li inducono a una tale decisione, e non può dolersi di tale atto, laddove, invece, tale potere risulta limitato quando a esercitarlo sia chiamata l’autorità giudiziaria su sollecitazione di qualche condomino.
Il legislatore contempla, dunque, alcune particolari situazioni che denotano un comportamento dell’amministratore in contrasto insanabile con quel minimo di precisione e correttezza che deve caratterizzare lo svolgimento delle relative attribuzioni, prevedendo, in casi tassativamente indicati, stante appunto l’eccezionalità dell’intervento esterno, che ciascun condomino possa ricorrere al giudice per destituirlo, nell’ottica di una tutela apprestata a favore della minoranza, a prescindere dall’eventuale fiducia la maggioranza qualificata avesse ancora a nutrire nei suoi confronti (si consenta, al riguardo, il rinvio a A. Celeste, La volontaria giurisdizione in materia condominiale, Giuffrè, Milano, 2000, p. 165 ss.).
Il relativo procedimento è improntato a rapidità, informalità e ufficiosità, dovendo il provvedimento essere adottato «sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente» (art. 64, co. 1, disp. att. c.c., nuovo testo): la riforma ha così esteso anche al condomino istante il diritto alla comparizione personale, già previsto per l’amministratore, sì da consentire al collegio di ascoltare le dichiarazioni di entrambi in contraddittorio sugli addebiti mossi; va aggiunto, altresì, che, nel procedimento di revoca giudiziale, legittimato a contraddire è il solo amministratore, né sussiste litisconsorzio degli altri
condomini.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 64 disp. att., «contro il decreto motivato reso dal tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione»; il provvedimento statuente la revoca dell’amministratore ha, quindi, efficacia, ai sensi
dell’art. 741 c.p.c., dalla data dell’inutile spirare di tale termine per il reclamo avverso di esso; pur in presenza di provvedimento di natura non decisoria reso nei confronti di parti contrapposte, disciplinato, nella forma, secondo il rito proprio dei procedimenti camerali, la Riforma, derogando espressamente alla regola generale posta dell’art. 739, comma 2, c.p.c., ha equiparato, ai fini
della decorrenza del suddetto termine, la notificazione di esso alla sua comunicazione eseguita a cura della cancelleria.
Nel successivo comma 12 del riformato art. 1129 c.c., il legislatore si è preoccupato di indicare le specifiche ipotesi che possano costituire, «tra le altre, gravi irregolarità», e, nel dettaglio:
l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o
negli altri casi previsti dalla legge
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di delibere dell’assemblea
la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente intestato al condominio
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini
l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente
esecuzione coattiva
l’inottemperanza agli obblighi di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità, o di fornire al condomino, che ne faccia richiesta, attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti
in corso
l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e degli orari di reperibilità (v., funditus, A. Celeste - A Scarpa, Riforma del condominio, Giuffrè, Milano, 2013, p. 149 ss.).
Dunque, l’originaria formulazione dell’art. 1129 c.c. recava l’indicazione di tre ipotesi di inadempimento dell’amministratore che potevano essere poste a fondamento di una domanda di revoca giudiziale, di cui due tipiche, e l’ultima, invece, connotata come una norma di chiusura, avente valenza di clausola generale, mediante rinvio alla nozione dei «fondati sospetti di gravi irregolarità», nozione che, pertanto, doveva essere riempita di concreto contenuto dall’attività di interpretazione giurisprudenziale.
Pur senza ripudiare l’utilizzo della clausola generale delle “gravi irregolarità” - le quali, tuttavia, dovranno non più essere a sufficienza “sospettate”, quanto provate - la Riforma abbina a essa una tecnica normativa di tipo regolamentare, la quale dettaglia la nozione generica ed elastica mediante il ricorso a una serie di previsioni specifiche e circostanziate (forse per la scarsa fiducia riposta nella magistratura): il legislatore del 2012 si sforza, pertanto, di pronosticare astrattamente le diverse ipotesi di gravi irregolarità gestionali che si possono verificare in concreto, ma l’intento è, pur sempre, quello di allestire un’elencazione non tassativa e meramente esemplificativa dei casi di
revoca dell’amministratore.
Ciò significa, per un verso, che non dovrebbe derivare alcuna automatica conseguenza in ordine alla giusta causa di revoca dell’amministratore da quelle specifiche previsioni (l’art. 1129, co. 11,
c.c. stabilisce che “può” essere disposta la revoca da parte del giudice): la sussumibilità della singola condotta in una delle astratte tipizzazioni legislative di gravi irregolarità costituirà, per il giudice, solo uno degli elementi in base ai quali apprezzare la sussistenza in concreto della lesione del vincolo fiduciario tra amministratore e condominio, traendosi da esse utili criteri di orientamento, e non un parametro esclusivo di verifica.
Per altro verso, la circostanza che il fatto addebitato all’amministratore non rientri in alcuna delle fattispecie contemplate nell’elenco - si pensi al venir meno del requisito di eleggibilità di cui all’art. 71-bis, co. 1, lett. g, disp. att. c.c. (formazione periodica) - non dovrebbe nemmeno precludere al tribunale di accertare se tale fatto giustifichi comunque la risoluzione immediata del rapporto di mandato, anche se è agevole prevedere che lo scrupolo compilativo della riforma distoglierà il magistrato dal ricollegare efficacia, ai fini della revocabilità dell’amministratore, a comportamenti negligenti da questo osservati che siano, però, sfuggiti al catalogo particolareggiato di fattispecie ora contenuto nell’art. 1129, comma 12, c.c.
Di solito, le cause che possono fondare una revoca per factum principis sono di tale particolare gravità da legittimare anche uno solo dei condomini a rivolgersi al giudice, non dovendosi attendere sul punto una previa delibera dell’assemblea e, quindi, neppure presupporre un’inerzia dell’organo collegiale: infatti, allorché si sia verificata un’irrimediabile alterazione funzionale della relazione gestoria tra amministratore e condominio, non può rivestire un ruolo preclusivo né pregiudiziale la diversa intenzione della maggioranza dei partecipanti.
Tuttavia, in due ipotesi ora fissate della riforma – segnatamente, gravi irregolarità fiscali (art. 1130, n. 5, c.c.) e mancata utilizzazione del conto corrente condominiale (art. 1129, comma 12, n. 3) – si prescrive che, prima di rivolgersi al giudice, il singolo condomino debba investirne necessariamente l’assemblea, potendosi adire il tribunale soltanto quando si sia già espressa una volontà della maggioranza dei condomini contraria alla rimozione dell’amministratore (il comma 11 dell’art. 1129 c.c. vuole che le gravi irregolarità siano “emerse”, ma è ragionevole ritenere che non si debba richiedere necessariamente un accertamento formale definitivo da parte dell’ente impositore).
Il legislatore ha voluto così che il ricorso all’autorità giudiziaria rivesta un ruolo suppletivo e sussidiario, avendo il condomino l’onere di sottoporre pregiudizialmente l’istanza di revoca alla decisione dell’assemblea; in quest’ottica, l’intervento del giudice si sostanzia nel tener luogo della
mancata delibera assembleare di revoca, culminando in un provvedimento che ha lo stesso contenuto e gli stessi effetti di quella.
La specificità di tali situazioni, attinenti ai profili fiscali e contabili del rapporto di amministrazione, ha indotto a preservare la rilevanza del carattere fiduciario del mandato intercorrente tra condominio e amministratore, e a salvaguardare l’autonomia dell’assemblea, alla quale viene assicurato un iniziale intervento sui delicati argomenti – nell’ottica che «i panni sporchi si lavano in famiglia» – prima di consentire all’intervento esterno del giudice di esautorare l’organo collegiale delle sue prerogative, imponendo di subire la rimozione dell’amministratore per profili inerenti anche al “merito” delle
scelte gestorie.
Dunque, ai condomini, in presenza di questi inadempimenti, è data la possibilità di richiedere, anche singolarmente, la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (in quest’ordine di concetti, la destituzione dell’organo gestorio potrebbe correlarsi all’avvenuta esposizione dei condomini a rilevanti importi e non a un’isolata omessa ritenuta d’acconto).
Tuttavia, è facile prevedere che, in tali eventualità, l’amministratore non mostri grande sollecitudine a esaudire l’istanza del singolo di convocare l’assemblea per discutere della sua revoca, sicché la riforma ha ravvisato, quale ulteriore fattispecie di “grave irregolarità”, legittimante la revoca giudiziale
dell’amministratore, proprio il «ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore» (art. 1129, co. 12, n. 1, c.c.).
Quando, poi, sia accolta la domanda di revoca giudiziale, al ricorrente è accordata la rivalsa per le spese legali nei confronti del condominio, il quale, con la sua inerzia o con la sua volontà di mantenere in essere il rapporto di amministrazione ormai pregiudicato, ha comportato la necessità per il singolo di rivolgersi al magistrato, potendosi, poi, il condominio rivalere nei confronti dell’amministratore revocato; l’onere di rivalsa discende, quindi, non dalla soccombenza rispetto alla pretesa che ha provocato e giustificato il procedimento giudiziale – mancando, del resto, un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il singolo condomino che insta per la revoca e il condominio – bensì dalla responsabilità di quest’ultimo per aver dato luogo, con la mancata o contraria delibera assembleare, al giudizio nel quale è rimasto conclamata la giusta causa di estinzione anticipata del rapporto gestorio.



Fonte: Rivista "la PROPRIETA' edilizia" - Dicembre 2013 N° 12; di Alberto Celeste - Magistrato

Pubblicato in Riforma il 01/12/2013

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